Il Giudice Sportivo si è pronunciato in merito agli episodi registrati nel corso della sesta giornata di ritorno, analizzando il comportamento dei sostenitori e dei calciatori coinvolti.
Pirotecnico sugli spalti: nessuna sanzione alle società
Nel provvedimento si evidenzia che, in occasione delle gare disputate, i sostenitori di Bari, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Modena, Padova, Palermo, Reggiana, Sampdoria, Spezia e Venezia hanno introdotto e utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico (petardi, fumogeni e bengala), in violazione dell’art. 25 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.
Tuttavia, il Giudice ha ritenuto sussistenti congiuntamente le circostanze attenuanti previste dall’art. 29, comma 1, lettere a), b) e d) del CGS, deliberando – salvo specifiche eccezioni – di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società coinvolte per il comportamento dei propri sostenitori.
Ammenda per l’Avellino
Diversa la decisione nei confronti dell’Avellino, sanzionato con un’ammenda di 1.000 euro.
Il provvedimento è stato disposto per il lancio, al termine della gara, di una bottiglietta nel recinto di gioco da parte di un sostenitore. Anche in questo caso la sanzione è stata attenuata ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b) del CGS.
Le squalifiche: quattro giocatori fermati per un turno
Sul fronte disciplinare relativo ai calciatori non espulsi, sono arrivate quattro squalifiche per una giornata effettiva di gara, tutte legate alla quinta ammonizione stagionale (già diffidati):
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Issa Doumbia (Venezia) – comportamento non regolamentare in campo
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Gabriele Guarino (Empoli) – comportamento scorretto nei confronti di un avversario
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Raphael Kofler (Südtirol) – comportamento scorretto nei confronti di un avversario
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Giovanni Zaro (Cesena) – comportamento scorretto nei confronti di un avversario
Per tutti scatterà lo stop automatico di un turno, trattandosi della quinta sanzione disciplinare.

