Capriglia, il sindaco ordina l’abbruciamento dei residui vegetali in campo

Riceviamo e pubblichiamo l’ordinanza del sindaco di Capriglia Irpina, Nunziante Picariello, in merito all’abbruciamento dei residui vegetali in campo.
VISTE    Le Ordinanze nr. 17 del 20.09.2016,  nr . 09 del 20.03.2020  e nr. 15 del 06.05. 2020
VISTA  la legge  n. 267/2000, artt. 50 e 54;
VISTO  l’art. 14 c. 8 legge 116/2014 che ha modificato l’art. 182 del D.lgs 152/2006 con l’introduzione del comma 6 bis;
VISTA  la L.R. nr. 11/1996
VISTO  l’art. 185 comma 1 lett F 9 del D.lgs 152/2006 così come sostituita dall’art. 41, comma1, legge nr. 154 del 2016;
VISTO  la direttiva 2008 /CE;
VISTO  l’art. 650 del Codice Penale;
RILEVATO che in data odierna sono cessate le disposizioni  previste dal Decreto Dirigenziale  della Regione Campania nr. 123 del 24.06.2020  – Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi  – anno 2020  –
RAVVISATA la necessità di consentire ai cittadini l’abbruciamento dei residui vegetali accumulatisi e anche ai fini della tutela dell’ambiente attraverso un opportuno scaglionamento delle relative operazioni .
 
O R D I N A
 
Per quanto meglio precisato  in premessa, che nel territorio di questo comune, in deroga all’impiego dei residui vegetali agricoli ai sensi dell’art. 185 D.Lgs 152/2006 e in ossequio alle normative richiamate nella presente, di consentire la combustione sul luogo di produzione dei soli residui vegetali  e residui di potatura provenienti da attività agricole (materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco).
Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli mucchi e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodo ed orari individuati con la presente ordinanza alle condizioni di cui in seguito indicate  a tutela della salute e dell’ambiente
Le operazioni di accensione dei fuochi devono svolgersi, a partire dal 03 Ottobre 2020  entro i seguenti orari e periodi.
 
dalle ore 10.00 alle ore 16.00  dei giorni di MARTEDI E SABATO
 
– Le operazioni di abbruciamento, dovranno avvenire con presenza di alta pressione, solo per materiale che abbia subito un periodo di  essiccamento, non sia bagnato e/o umido E NON ABBIA SUBITO  TRATTAMENTI CON DISSERBANTI.
–  Non possono essere accesi  più di due cumuli contemporaneamente sulla stessa particella di terreno.
–  L’accensione deve avere luogo in assenza di vento e AD UNA DISTANZA NON INFERIORE A 20 (VENTI) METRI DAI FABBRICATI.
 
La presente Ordinanza revoca e sostituisce le Ordinanze   nr. 17 del 20.09.2016,  nr . 09 del 20.03.2020  e nr. 15 del 06.05. 2020.
 
 
 
 
A V V E R T E
 
– Che i trasgressori  saranno puniti mediante l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000  e dall’art. 650  e  dall’art 674 del C.P.
 
– Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia un interesse legittimo, al T. A. R. nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione oppure in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
 
D I S P O N E
 
– Che la presente Ordinanza venga resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Online e  sul sito web dell’ Ente nonché in luoghi pubblici, a cura della Polizia Municipale sede che curerà anche  l’inoltro alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino, Al Comando Stazione Carabinieri di Montefredane, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Avellino, All’ASL Av, all’ARPAC di Avellino, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino.
 
– Gli organi di controllo procederanno all’attività di vigilanza affinché il disposto della presente Ordinanza   venga rispettato elevando le sanzioni previste dalle vigenti normative per eventuali violazioni.