Dal comunicato reso noto dalla Lnd si porta a conoscenza della decisione del giudice sportivo alla luce del reclamo presentato dal Baiano al seguito della gara con lo Sporting Atripalda del 10.04.2011.
Cosi si esprime la magistratura sportiva: ”Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Baiano per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Evangelista Paolo (nato il 2.02.1993), De Feo Carlo (nato il 21.08.1988) ed Ascolese Stefano (nato il 7.01.1991), rileva la fondatezza dell’allo di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, nel mentre è emerso che i calciatori Evangelista Paolo e De Feo Carlo
risultano regolarmente tesserati, a favore della società Sporting Atripalda, rispettivamente, dal 9.10.2010 e dal 18.12.2010, ovvero da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara oggetto di reclamo,viceversa è risultata la posizione irregolare del calciatore Ascolese Stefano, il quale non risulta né tesserato per la medesima società Sporting Atripalda, né per altra società. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore Ascolese Stefano, alla gara in esame, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento.Per tali motivi
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Baiano, di infliggere, a carico della società Sporting
Atripalda, ai sensi e per gli effetti di cui all’art, 17, comma 5, lettere a), C.G.S., la sanzione della
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata”.
Tale sentenza in sintesi permette al Baiano di guadagnare a tavolino la vittoria con lo Sporting Atripalda e di conseguenza tre punti che permettono al club di classificarsi il primo posto a pari merito col Forino. Alla compagine atripaldese la colpa di aver messo in campo nella suddetta partita un giocatore non tesserato.