Nessuna penalizzazione per l’Avellino per il caso Trotta, la società irpina esulta

DI SEGUITO LA SENTENZA INTEGRALE – Le memorie difensive. “I Sig.ri Sig. Taccone Walter e Taccone Massimiliano e la Società US Avellino 1912 Srl, – si legge nel dispositivo della sentenza del Tribunale Federale Nazionale – hanno fatto pervenire tre distinte memorie difensive analoghe per i contenuti nelle quali evidenziano: – la acclarata assenza in capo ai deferiti della “benché minima inadempienza stante la pendenza di lite non temeraria dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna”; – che alla scadenza del 24/6/2016 la US Avellino 1912 Srl ha documentato alla Co.Vi.So.C. la esistenza della controversia internazionale con il Fulham FC Limited concernente il calciatore Sig. Marcello Trotta; – che tale controversia si sarebbe conclusa con un accordo transattivo recepito anche dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Concludono chiedendo il proscioglimento dei deferiti dagli addebiti contestati”.
Il motivo del rigetto del deferimento. “Con la nota in data 9/8/2016, – si legge sempre nel comunicato ufficiale – la Co.Vi.So.C. ha rilevato che alla data del 24/6/2016 l’Avellino, “secondo quanto previsto dal Titoli I), par. I), lett. D), del Comunicato Ufficiale 367/A del 26/4/2016” non ha provveduto al pagamento dei debiti scaduti alla data del 31/3/2016, nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere, relativi ad acquisizioni internazionali di calciatori. Nello specifico l’Avellino non avrebbe versato quanto dovuto al Fulham FC Limited per la cessione del calciatore Trotta secondo quanto previsto dal contratto sottoscritto in data 8/1/2015. Il detto contratto di cessione evidenzia la esistenza di due tipi di pagamenti previsti in capo al cessionario Avellino, quello “fisso” conseguente alla cessione del calciatore Trotta e quello “variabile” esigibile dalla cedente in caso di ulteriore vendita del calciatore (da parte della cessionaria) ad altro sodalizio sportivo ed ottenimento di un profitto da parte dell’Avellino. I due pagamenti – quello fisso e quello variabile – hanno, secondo quanto previsto dal contratto, una esigibilità differente: la quota fissa è ottenibile a seguito della vendita, punto 3.2 del contratto; quella variabile, secondo i punti da 3.3 a 3.8, è subordinata alla ulteriore vendita del calciatore a terzi, all’ottenimento di un profitto da parte dell’Avellino ed alla richiesta di pagamento da parte del Fulham all’Avellino. La documentazione in atti se da un lato conferma la esigibilità della quota fissa, attesa sia la esecuzione del contratto di cessione del calciatore Trotta sia la esistenza del giudizio poi transatto avente ad oggetto il saldo della quota fissa, dall’altro esclude la esigibilità della quota variabile. Non risulta in atti la richiesta che il Fulham avrebbe dovuto inoltrare all’Avellino per ottenere il versamento della quota variabile, peraltro non determinata nel suo ammontare. Alla luce di quanto esposto questo Tribunale ritiene rispondente agli adempimenti previsti dal C.U. 367/A del 2016, la comunicazione in data 24/6/2016, inviata dall’Avellino alla Co.Vi.So.C.”