Uzbekistan: garanzie di diritti elettorali nel contesto di principi standard internazionali

In primo luogo, la legislazione elettorale dell’Uzbekistan garantisce il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi i diritti di voto dei cittadini, in conformità al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, adottato dalle Nazioni Unite nel 1966, e ulteriormente sviluppato nelle osservazioni generali della Commissione sui Diritti Umani dalle Nazioni Unite del 1996.
In secondo luogo, essa contiene le procedure chiare per lo svolgimento delle elezioni democratiche, e tutti i componenti del sistema elettorale generale. La base giuridica per l’elezione è descritta in modo chiaro e coerente, il quadro legislativo in materia è stabile, il che aiuta i partecipanti nel processo elettorale.
In terzo luogo,è stata sviluppata, tenendo conto degli interessi di tutte le fasce della società, gode di un ampio sostegno e fiducia da parte dei partiti politici, dei candidati, e dagli elettori.
In quarto luogo, essa fornisce una garanzia di parità di suffragio a prescindere dalla provenienza, dallo stato sociale e dalla proprietà, dalla razza o dall nazionalità, dal sesso, dall’istruzione, dalla lingua, dall’appartenenza religiosa (atteggiamento verso la religione), e contribuisce alla libera volontà dei cittadini.
In questo modo, la legge “Sulle elezioni del Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan”, in conformità ai standard internazionali riconosciuti, ha individuato i seguenti principi fondamentali come le più importanti garanzie di diritti elettorali dei cittadini.
L’apertura e la trasparenza delle elezioni. Delle apposite commissioni elettorali indipendenti gestiscono e garantiscono la preparazione e lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan pubblicamente, e in modo imparziale. Le decisioni relative alla nomina, la preparazione e lo svolgimento delle elezioni sono ufficialmente pubblicate e comunicate a tutti i cittadini nei modi e nei tempi previsti dalla legge “Sulle elezioni del Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan”. Questo crea le condizioni per l’attuazione dell’osservazione nazionale e internazionale delle elezioni.
Le elezioni libere. La partecipazione dei cittadini alle elezioni è libera e volontaria. Nessuno ha il diritto di costringere a far votare “per” o “contro” un candidato in particolare, nessuno ha il diritto di influenzare i cittadini e costringerli a partecipare oppure non partecipare alle elezioni, nessuno ha diritto di privare i cittadini della loro libera espressione. Le votazioni per l’elezione del presidente sono segrete e quest’ultimo viene eletto direttamente dai cittadini. Il controllo sulla volontà del popolo non è consentito. È vietata la presenza di altre persone, mentre si esprime il voto.
 
Le elezioni vere. Le elezioni riportano e mettono in atto la volontà popolare liberamente espressa. La legge “Sulle elezioni del Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan” consente agli elettori di scegliere i candidati. In questo momento in Uzbekistan è presente un vero e proprio pluralismo politico, una diversità ideologica e un sistema multipartitico. Le elezioni si svolgono su base multipartitica. I termini e le procedure per l’elezione consentono ai candidati presidenziali, e a tutti i partecipanti al processo elettorale di promuovere una vera e propria campagna elettorale.
Sono state create pari opportunità per la registrazione dei candidati per la nomina del Presidente della Repubblica di Uzbekistan al fine di condurre vere elezioni. I requisiti per l’iscrizione espressi in modo chiaro, preciso, non contengono condizioni che potrebbero essere motivo di limitazioni o di privilegi di natura discriminatoria. La falsificazione del conteggio dei voti e dei risultati delle elezioni, l’impedimento del libero esercizio dei diritti elettorali dei cittadini sono perseguiti dalla legge.
L’articolo 7 della legge “Sulle elezioni del Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan” stabilisce le responsabilità per violazione delle norme previste dalla legge e l’ordine delle elezioni.
Le elezioni eque. Il principio di elezioni eque assicura condizioni legali uguali per tutti i candidati per il Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan. Si tratta di:

  1. Suffraggio universale ed eguale;
  2. Pari opportunità per ogni candidato, per l’elezione del Presidente della Repubbluca dell’Uzbekistan, di partecipare alla campagna elettorale, compreso l’accesso ai media;
  3. Finanziamento equo e pubblico delle elezikoni e della campagne elettorali dei candidati;
  4. Integrità del voto e del conteggio dei voti, con informazioni complete e tempestive sui risultati delle votazione e la pubblicazione ufficiale dei risultati elettorali;
  5. Organizzazione del processo elettorale dalle Commissioni Elettorali indipendenti, che operano pubblicamente sotto un’efficace supervisione internazionale pubblica;
  6. Revisione rapida ed efficace da parte dei tribunali, dei funzionari e degli altri organismi autorizzati, delle denunce sulla violazione dei diritti e delle libertà elettorali dei cittadini, e dei candidati per il Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan, e degli altri partecipanti alle elezioni entro il termine del processo elettorale.

Commissioni Elettorali indipendenti. La Costituzione e le leggi dell’Uzbekistan, prevedono che le competenze per la preparazione e lo svolgimento delle elezioni, la tutela dei diritti e delle libertà elettorali dei cittadini e il monitoraggio del rispetto delle norme, siano assegnati alle Commissioni Elettorali indipendenti, che agiscono in modo imparziale. L’articolo 117 della Costituzione stabilisce che “per l’organizzazione e lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan, dell’Oliy Majlis della Repubblica dell’Uzbekistan, del referendum della Repubblica dell’Uzbekistan dall’Oliy Majlis della Repubblica dell’Uzbekistan si forma la Commissione Elettorale Centrale della Repubblica dell’Uzbekistan, con i seguenti principi basilari: l’indipendenza, la legalità, la collegialità, la trasparenza e la correttezza”.
La procedura della formazione, dei poteri, dell’organizzazione d’attività delle Commissioni Elettorali è stabilita dalla legge. In particolare, la legge “Sulle elezioni del Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan” stabilisce il sistema delle Commissioni Elettorali, dei poteri, dell’organizzazione del lavoro e della durata del mandato delle commissioni elettorali.
L’attività della Commissione Elettorale Centrale è regolata da una legge speciale “Sulla Commissione Elettorale Centrale della Repubblica dell’Uzbekistan”. Le decisioni e le azioni,  adottate dalle Commissioni Elettorali competenti, sono vincolanti per tutti gli organi statali e pubblici, le imprese, gli istituzioni e le organizzazioni. Le organizzazioni statali e pubbliche, gli organi di partiti politici, d’imprese, d’istituzioni e i funzionari devono sostenere le commissioni elettorali nell’esercizio delle loro competenze e fornire le informazioni necessarie.
Finanziamento statale delle elezioni e della campagna elettorale dei candidati per il Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan. La legge “Sulle elezioni del Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan” ha stabilito che ” le spese (i costi) per la preparazione e lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan sono a carico dei fondi pubblici della Repubblica dell’Uzbekistan”.
Nei casi, previsti dalle leggi, lo Stato garantisce l’assegnazione dei fondi dal bilancio per finanziare le campagne elettorali ai candidati al Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan.  Ogni altro sostegno materiale e finanziario per i candidati alla presidenza dagli altri fonti è vietato. Partiti politici, associazioni pubbliche, imprese, istituzioni, organizzazioni e cittadini della Repubblica dell’Uzbekistan possono trasferire volontariamente i loro fondi per le elezioni alla Commissione Elettorale Centrale durante la campagna elettorale. Non è consentita alcuna donazione straniera ai candidati, ai partiti politici che partecipano alle elezioni.
Supporto informativo statale per le elezioni e la campagna elettorale dei candidati e dei partiti politici. Lo Stato garantisce la libertà di ricercare, raccogliere, diffondere delle informazioni sulle elezioni, sui candidati, e offre una copertura informativa imparziale delle elezioni da parte dei media. I media, in conformità con la legge, informano il pubblico sulla nomina dei candidati per il Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan, sui loro programmi elettorali, sulla campagna elettorale, sul voto e sui risultati delle elezioni.
Lo Stato assicura ai cittadini, ai candidati per la Presidenza della Repubblica dell’Uzbekistan, ai partiti politici che hanno nominato un candidato registrato la libertà di tutti i tipi, le forme e i metodi, legalmente ammissibili, di campagna elettorale in modi e nei tempi previsti dalla legge “Sulle elezioni del Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan”. Tutti i candidati alla Presidenza, in conformità con le leggi e gli altri atti normativi, hanno un accesso equo e uguale ai media per la propria campagna elettorale e per la presentazione del suo programma elettorale. Non è consentito abusare della libertà dei media. Le informazioni dei media devono corrispondere alla verità, non devono violare i diritti e gli interessi legittimi dei candidati presidenziali e dei partiti politici. E’ vietato diffondere delle informazioni false, delle informazioni che screditano l’onore e la dignità dei candidati al Presidente della Repubblica di Uzbekistan.
La partecipazione degli osservatori nazionali, stranieri e internazionali. Ogni candidato per il Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan ha il diritto di assegnare ad ogni seggio nel giorno delle elezioni un osservatore, per monitorare l’evento presso il seggio. I diritti e i doveri degli osservatori sono definite dalla normativa.
La presenza degli osservatori internazionali promuove l’apertura delle elezioni e il rispetto degli obblighi internazionali degli Stati. La loro attività è regolate dalle norme internazionali e la legislazione della Repubblica dell’Uzbekistan. Gli osservatori internazionali hanno il permesso di entrare nel territorio dello Stato, secondo le modalità previste dalla legge, e sono accreditati dal CEC in presenza di un invito. CEC fornisce dei mandati stabiliti agli osservatori, provenienti dagli altri Stati, alle organizzazioni internazionali e ai movimenti. Tale mandato conferisce all’osservatore internazionale il diritto di monitorare la preparazione e lo svolgimento delle elezioni. L’articolo 5 della legge “Sulle elezioni del Presidente dell’Uzbekistan” permette la partecipazione al monitoraggio di tutti i cicli del processo elettorale, a partire dal giorno degli annunci della campagna elettorale, fino al riassunto dei risultati, il che è una rara prassi internazionale.
L’appello e la responsabilità per la violazione della legge sulle elezioni del Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan. In caso di violazione dei diritti elettorali e le libertà dei cittadini, la parte lesa ha il diritto di presentare il ricorso ai tribunali indipendenti, e i responsabili per aver commesso atti (inazione), proibiti dalle leggi e gli altri atti normativi legali, ne risponderanno, in conformità con le leggi. Le denunce e le petizioni riguardanti violazioni della normativa elettorale si esaminano entro tre giorni, e se sono ricevute nel giorno delle elezioni – immediatamente.
Il principio di non-discriminazione e le misure che non dovrebbero essere considerate discriminatorie. Il diritto di voto e le libertà dei cittadini a partecipare alle elezioni del Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan possono essere limitati dalla legge e non è considerato discriminatorio, se prevedono la limitazione dei diritti di voto e di essere eletti, nei confronti di persone riconosciute inabili da un tribunale, dei detenuti nei carceri per una sentenza del tribunale.
I limiti ammessi per la nomina dei candidati, che riguardano la costituzione e l’attività dei partiti politici, i diritti e le libertà elettorali dei cittadini, possono essere applicati in casi, in cui non sono legati alla discriminazione sulla base dell’origine, dello status sociale, dell’appartenenza razziale e nazionale, del sesso, dell’istruzione, della lingua, dell’atteggiamento verso la religione, del genere e del carattere. Le restrizioni possono essere stabilite solo dalla Costituzione, dalla Legge “Sulle elezioni del Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan” e applicate ragionevolmente nell’interesse della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della tutela del benessere pubblico e della morale, della tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini, e questi limiti devono essere conformi agli obblighi internazionali dello Stato.